Whistleblowing

Ultima modifica 22 maggio 2024

Che cos'è il Whistleblowing e la segnalazione interna?

Il decreto legislativo numero 24 del 10 marzo 2023 ad oggetto: “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, efficace dal 15 luglio 2023, abroga l’articolo 54bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, che era stato introdotto dalla legge numero 190 del 6 novembre 2012 e poi modificato dalla legge numero 179 del 30 novembre 2017, e ridisegna il quadro normativo di riferimento per il cosiddetto whistleblowing, ovvero l’istituto di tutela delle persone che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile, delle informazioni su comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione pubblica, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

In particolare il predetto decreto prevede che i soggetti del settore pubblico attivino propri canali di segnalazione interna che garantiscano la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del predetto canale di segnalazione interna è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e prevede:

  • il rilascio di un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
  • la possibilità di richiedere, se necessario, integrazioni;
  • dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
  • fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
  • mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Tali informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all’articolo 3, commi 3 o 4, ovvero, in sintesi: i dipendenti degli enti pubblici economici ed enti di diritto privato sottoposti a controllo, di società in house, di organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, i lavoratori autonomi, collaboratori o professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l’ente, i volontari e i tirocinanti e le persone che svolgono la propria attività con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Se dotati di un proprio sito internet, le informazioni vengono pubblicate anche in una sezione dedicata dello stesso.

La segnalazione esterna

La segnalazione esterna mediante il canale reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sul proprio sito internet, può essere effettuata quando:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero quando questo, anche se attivo, non è conforme alle disposizioni normative;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Obbligo di riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L’articolo 12 del decreto legislativo numero 24 del 10 marzo 2023 prevede inoltre che:

  • l’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati;
  • nell’ambito del procedimento penale l’identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale;
  • nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l’identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
  • nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità;
  • la segnalazione è sottratta all’accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge numero 241 del 7 agosto 1990 nonché agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo numero 33 del 14 marzo 2013.

Quando il whistleblowing non si applica:

Non possono essere prese in considerazione le seguenti tipologie di segnalazione:

  • contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  • alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea;
  • alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti della difesa o di sicurezza nazionale.

Il Comune di Monforte San Giorgio ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions Impresa e ha adottato una piattaforma informatica per le segnalazioni interne conforme ai dettati normativi.

Le caratteristiche di tale sistema sono le seguenti:

  • la segnalazione viene effettuata attraverso la compilazione di un questionario;
  • la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e da lui gestita secondo le disposizioni normative;
  • nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPCT ed eventualmente rispondere a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
  • la segnalazione può essere inviata da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno.

 
Informativa privacy whisleblowing

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 recante il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni circa la procedura in oggetto.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Comune di Monforte San Giorgio con sede in Via Immacolata n.1, 98041 Monforte San Giorgio (ME).

Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di Monforte San Giorgio è visibile nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

Finalità e base giuridica

Gestione della ricezione, trattazione e analisi -attraverso l’ausilio di apposita piattaforma informatica - delle segnalazioni di illeciti, reati o irregolarità ad opera dei dipendenti del Comune di Monforte San Giorgio, dei dipendenti degli enti pubblici economici ed enti di diritto privato sottoposti a controllo del Comune, di società in house, di organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, di lavoratori autonomi, collaboratori o professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l’ente, dei volontari e tirocinanti e delle persone che svolgono la propria attività con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (c.d. whistleblowing), ai sensi del decreto legislativo numero 24 del 10 marzo 2023.

Il trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, è finalizzato ad adempiere a un obbligo di legge al quale è soggetto il titolare.

Tipologie dei dati trattati

Il procedimento è correlato alle segnalazioni di illeciti, reati o irregolarità e prevede la raccolta dei dati personali inseriti nell’apposita piattaforma informatica dedicata alla ricezione delle segnalazioni, nonché dei dati personali presenti nella segnalazione medesima, inclusa la documentazione ad essa allegata. Nell’ambito delle segnalazioni vengono trattati dati anche relativi al soggetto segnalato o ad altri soggetti coinvolti dalla segnalazione.

Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge in modalità informatizzata mediante la piattaforma dedicata nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.

Natura del trattamento

Il conferimento dei dati personali è necessario e il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dar corso all’effettivo riconoscimento delle tutele previste dal predetto decreto legislativo. Tra le finalità della normativa in materia vi è infatti quella di offrire tutela e assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante che faccia emergere condotte e fatti illeciti. Tale protezione opera, quindi, solo nei confronti di soggetti individuabili, riconoscibili e riconducibili di cui al medesimo decreto.

Categorie di destinatari dei dati

I trattamenti sono effettuati a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), che per il Comune di Monforte San Giorgio è il Segretario Comunale, e delle persone autorizzate e impegnate nel procedimento, ovvero che sono preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.

Sono destinatari dei dati raccolti, a seguito delle segnalazioni, se del caso, l’Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). I dati non sono oggetto di diffusione.

Conservazione dei dati

I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al decreto legislativo numero 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento UE 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo numero 51 del 2018, come previsto dall’articolo 14 del medesimo decreto legislativo numero 24/2023.

Trasferimento dati verso paese terzi

I dati trattati per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi all’esterno dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE) o ad organizzazioni internazionali.

Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (diritto di accesso ai dati personali, diritto a rettificarli, diritto di ottenerne la cancellazione (cosiddetto diritto all’oblio), diritto alla limitazione del trattamento quando ricorrono le ipotesi specificate dall’articolo 18, diritto alla portabilità dei dati personali e di opposizione al trattamento) e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta al Comune.

Diritto di reclamo

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (articolo 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).

Ai sensi dell’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, il soggetto segnalato presunto autore dell’illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dal Comune di Monforte San Giorgio, non può invece esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679.


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